Guida del tirocinio

3.1.9. Lavoro ridotto e chiusura dell'azienda formatrice

Il lavoro ridotto può compromettere l'integrità della formazione professionale di base di un giovane. Pertanto l'azienda formatrice deve intraprendere tutto quanto si possa ragionevolmente pretendere per continuare a formare il giovane. In questo caso, la persona in formazione potrebbe essere trasferita provvisoriamente in un'altra azienda, continuando comunque a frequentare la scuola professionale. Il lavoro ridotto in azienda non ha ripercussioni né sul salario né sul diritto alle vacanze della persona in formazione.

L'azienda formatrice deve intraprendere tutto il possibile affinché la formazione professionale di base iniziata possa essere portata regolarmente a termine. Nel contempo, l'azienda ha l'obbligo di informare l'autorità cantonale competente, il rappresentante legale e la scuola professionale.

Per quanto possibile, l'autorità cantonale assiste l'azienda formatrice e la persona in formazione nella ricerca di un nuovo posto di tirocinio.

art. 14 cpv. 5 LFPr

INFO


Il lavoro ridotto non si applica per le persone in formazione.

Se l'azienda cessa l'attività, essa provvede per quanto possibile affinché la formazione possa continuare.